LEGGE DI STABILITA’ 2014: PROROGA SGRAVI PER RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACQUISTO MOBILI
La legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013, tra le varie misure contenute, definisce la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per quelli di riqualificazione energetica e per le spese da sostenere per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
DURATA TEMPORALE | PERCENTUALE DETRAIBILE | LIMITE MAX SPESA |
Fino al 31/12/2014 | 50% | € 96.000,00 |
Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 | 40% | € 96.000,00 |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU EDIFICI RICADENTI IN ZONA AD ALTA PERICOLOSITA’ SISMICA (zone 1 e 2)
DURATA TEMPORALE | PERCENTUALE DETRAIBILE | LIMITE MAX SPESA |
Fino al 31/12/2014 | 65% | € 96.000,00 |
Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 | 50% | € 96.000,00 |
Tali interventi sono agevolabili per abitazioni principali o attività produttive.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DURATA TEMPORALE | PERCENTUALE DETRAIBILE | LIMITE MAX SPESA |
Fino al 31/12/2014 | 65% | Differenziato in base al tipo di intervento |
Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 | 50% | Differenziato in base al tipo di intervento |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER LE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI
DURATA TEMPORALE | PERCENTUALE DETRAIBILE | LIMITE MAX SPESA |
Fino al 30/06/2015 | 65% | Differenziato in base al tipo di intervento |
Dal 01/07/2015 fino al 30/06/2016 | 50% | Differenziato in base al tipo di intervento |
ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
DURATA TEMPORALE | PERCENTUALE DETRAIBILE | LIMITE MAX SPESA |
Fino al 31/12/2014 | 50% | € 10.000,00 |
La legge di stabilità 2014 ha inoltre previsto che le spese detraibili non fossero superiori alle spese di ristrutturazione ad esse connesse. Tale provvedimento però è stato annullato, prima ancora della sua entrata in vigore, dal D.L. Milleproroghe 2(D.L. 151/2013) che l’ha soppresso all’art. 1 comma 2
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO, L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO, E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI NONCHE’ PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA IDRICA E DEL RENDIMENTO ENERGETICO
Per tali interventi, secondo misure ed incentivi selettivi, la proroga è stata fissata fino al 31/12/2015
OBBLIGO DI ALLEGARE L’APE NELLE VENDITE E LOCAZIONI IMMOBILIARI
Il provvedimento obbliga allegare l’APE ai contratti di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito ed ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità del contratto stesso.
Tale disposizione però si dimostra privo di portata poiché il D.L. 145/2013 (decreto “Destinazione Italia”) ha eliminato la sanzione della nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell’APE, sostituendola con sanzioni amministrative pecuniarie.