LEGGE DI STABILITA’ 2016: PRINCIPALI NOVITA’

Di seguito illustriamo le principali novità sulla Legge di Stabilità 2016 in vigore dal 01/01/2016

DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata per le spese sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile  pari a 96.000,00 euro.

   DETRAZIONE IRPEF PER GLI IMMOBILI INTERAMENTE STRUTTURATI

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in  fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

 DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

 NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI MOBILI DA “GIOVANI COPPIE”

Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non  superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016.
La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:
per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Interventi su parti comuni condominiali – Trasferimento della detrazione

Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli    edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA CON LEASING

Viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:
– i canoni ed i relativi oneri accessori,
– il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ALBERGHI

Il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, disciplinato dall’art. 10
del DL 83/2014 e dal DM 7.5.2015, viene riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 11 del DL 112/2008.

CREDITO DI IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA (c.d. school bonus)
Rinvio al 2016

Viene rinviata al 2016 la decorrenza del c.d. school bonus.
Pertanto, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favo-re di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esi-stenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, il credito d’imposta spetta in misura pari:
– al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017;
– al 50% di quelle effettuate nel 2018.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SICUREZZA

Le persone fisiche (non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d’imposta per le spese:
– sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;
– connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla preven-zione di attività criminali.
Per le suddette spese è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l’anno 2016.

ELIMINAZIONE DELLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NO DI LUSSO

Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Rimane ferma la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l’anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un’espressa deliberazione del Consiglio comunale.

FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI – RIDUZIONE DELLA TASI

Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintan-to che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota TASI è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla:
– in aumento, sino allo 0,25%;
– in diminuzione, fino all’azzeramento.

UNITA’ IMMOBILIARI LOCATE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE-DISCIPLINA TASI

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è il possessore che deve versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo nel caso di:
– mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014;
– mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015.

RIDUZIONE IMU/TASI PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Viene introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.
Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO-RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU/TASI

Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagrafica-mente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

   TERRENI AGRICOLI IN ZONE MONTANE – ESEZIONE DALL’IMU

A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.

   TERRENI AGRICOLI – ESENZIONE DALL’IMU

A decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro-fessionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indi-visibile e inusucapibile.

IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE – ESCLUSIONE DALL’IMU

Viene stabilito che l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari.

TRASMISSIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI – NOVITA’ PER IMU E TASI

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI, al fine della loro pubblicazione nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, devono essere inviate dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (in precedenza il termine era fissato al 21
ottobre).

EFFETTO SOSTITUTIVO DELL’IMU ESTESO A IMI E IMIS

Le disposizioni contenute nell’art. art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011 relative alle imposte sostituite dall’IMU si applicano, dal periodo d’imposta 2014, anche:
– all’imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano (IMI), istituita dalla L. Prov. 19.4.2014 n. 3;
– all’imposta immobiliare semplice della Provincia autonoma di Trento (IMIS), istituita dalla L. Prov. 30.12.2014 n. 14.

 ABROGAZIONE DELL’IMUS

È abrogato l’art. 11 del DLgs. 23/2011, che prevedeva l’istituzione dell’imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016.

 MODALITA’ DI COMMISURAZIONE DELLA TARI

La modalità di commisurazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio- ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti, è prorogata per gli anni 2016 e
2017.

January 20, 2016 - Posted by liliana  |  0 Commenti  |  in Aggiornamenti su detrazioni fiscali per lavori edili

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